Detrazione Iva 2018
La manovra 2018 è stata licenziata senza i correttivi da più parti auspicati e la detrazione (art.19, c. 1 D.P.R. 633/1972) può, quindi, essere esercitata solo con riferimento all’anno di esigibilità dell’imposta e al più tardi con la relativa dichiarazione annuale.
Non più, come in passato, anche con le liquidazioni (o dichiarazione) dei 2 anni successivi.
Cioè le fatture emesse nel 2017 debbono essere ricevute entro il 28 febbraio 2018 e annotate entro il 30 aprile 2018, pena la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA!
Sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate sia in procinto di emanare una circolare sui contenuti del nuovo art. 19, c. 1 Dpr 633/1972 in tema di detrazione Iva, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 50/2017.
In particolare il documento specificherà che è sempre possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa per recuperare l’Iva addebitata nelle fatture di acquisto 2017, ma ricevute e annotate dopo il 30.04.2018, poiché quest’anno la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2018 fino al 30 aprile 2018.
La compensazione del credito IVA dal 1 gennaio 2018 – Visto di Conformità
Con l’entrata in vigore dell’articolo 3 del decreto 50/2017, cd. Manovra Correttiva, c’è stata una stretta del Governo sulla normativa delle compensazioni.
Ricordando, inoltre, anche un’altra importante novità contenuta sempre nella Manovra Correttiva 2017, che riguarda il visto di conformità 2017 sulle dichiarazioni annuali.
Quindi, sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del D.l. 50/2017, la soglia limite oltre la quale occorre richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni al fine di poter utilizzare il credito in compensazione, è stata abbassata da 15mila a 5mila euro.
Le sanzioni previste sono:
- il recupero di tutto il credito utilizzato in compensazione
- + sanzione del 30%.
In caso di indebita compensazione: non sarà più possibile compensarla con altri crediti del contribuenti.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità che il pagamento del modello F24 in compensazione venga sospeso, per un massimo di 30 giorni, in presenza di profili di rischio, al fine di controllare l’utilizzo del credito. La delega è eseguita se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato oppure una volta “decorsi trenta giorni dalla data di presentazione delle delega di pagamento”.
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2018 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2017), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
Da quest’anno, quindi, l’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato che abbia sottoscritto polizza completa di condizioni di assicurazione adeguata alle modifiche introdotte dal d.l. 50 del 24/04/2017.
Gennaio 2018